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Scopri la polizza Temporanea Caso Morte

L'assicurazione Temporanea Caso Morte è una polizza di rischio temporanea che prevede, a fronte del pagamento di un premio, il versamento (in caso di morte dell'assicurato avvenuta prima della scadenza contrattuale) di un capitale ai beneficiari designati.

il premio viene determinato in base all'età dell'assicurato, al suo stato di salute, alle attività sportive e professionali praticate, alla durata e all'importo del capitale assicurato.

Le ragioni per sottoscrivere quest’assicurazione sono molteplici, solitamente si consiglia di aprire una polizza TCM per:

  • Garantire un capitale ai familiari che dipendono economicamente dal potenziale assicurato.
  • Evitare che (in caso di morte) le rate di un finanziamento stipulato ricadano sugli eredi.

Dunque, sottoscrivendo questo tipo di polizza, l’utente garantisce ad una persona terza il capitale stabilito o quello residuo in caso di decesso.

Cosa è assicurato?

Garanzia base:

  • Decesso per qualsiasi causa

Garanzie opzionali:

  1. Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 66% da infortunio o malattia;
  2. Decesso da infortunio;
  3. Decesso da infortunio stradale;
  4. Decesso da infortunio e Decesso da infortunio stradale;
  5. Esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità permanente totale di grado pari o superiore al 66% da infortunio o malattia.

Le prestazioni relative alle garanzie opzionali b), c) e d) non sono cumulabili.

Le garanzie opzionali a) ed e) cessano al raggiungimento del 70° anno di età dell’assicurato ed il premio sarà ricalcolato al netto della porzione a copertura del rischio invalidità permanente totale.

La garanzia opzionale e) non può essere acquistata in abbinamento alla garanzia opzionale a) se il capitale assicurato per la garanzia a) è pari al 100% del capitale assicurato per la garanzia Decesso per qualsiasi causa.

 

Chi NON è assicurato?

  • Le persone che svolgono le seguenti attività:
  • addetti a lavori in pozzi, cave, gallerie, miniere o su piattaforme petrolifere;
  • palombari/sommozzatori;
  • speleologi;
  • paracadutisti;
  • piloti commerciali privati (non di linea);
  • addetti a contatto con materiale esplosivo o pirotecnico;
  • collaudatori di veicoli, motoveicoli e/o aeromobili.

Ci sono dei limiti di copertura?

Per tutte le garanzie sono escluse dalla polizza le conseguenze di decesso di:

  • dolo del contraente, dell’assicurato o del beneficiario;
  • uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili (quali anche l’abuso di solventi) qualora il decesso o l’invalidità permanente totale siano conseguenza diretta del comportamento dell’assicurato;
  • alcolismo acuto o cronico;
  • stato di ubriachezza/ebbrezza, qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal codice della strada ed il decesso o l’invalidità permanente totale avvengano alla guida di un veicolo;
  • dolo o colpa grave ascrivibile all’assicurato il cui tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi/litro;
  • partecipazione attiva dell’assicurato a fatti di guerra, tumulti popolari, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di stato, terrorismo;
  • contaminazione nucleare, biologica o chimica, guerra, invasione, ostilità nemiche (sia in caso di dichiarazione di guerra o meno);
  • guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’assicurato non sia regolarmente abilitato a norma di legge - l’esclusione non si applica per gli infortuni subiti dall’assicurato in possesso di patente scaduta a condizione che lo stesso ottenga il rinnovo del documento entro 180 giorni dall’infortunio; la polizza si intende tuttavia valida se il mancato rinnovo sia conseguenza dei postumi invalidanti dell’infortunio stesso;
  • incidenti di volo, se l’assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
  • l’esercizio delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai senza accompagnamento di guida alpina abilitata; salti dal trampolino con sci o idroscì; sci acrobatico; immersione con autorespiratore; speleologia; motonautica; automobilismo; motociclismo; paracadutismo; sport aerei in genere; pugilato; lotta nelle sue varie forme; rugby; football americano;
  • malattie e/o conseguenze di situazioni patologiche o di lesioni già note all’assicurato e non note all’Impresa al momento della sottoscrizione della polizza;
  • viaggi in paesi a rischio per situazione climatica, politico-militare o medico-sanitaria; per l’elenco completo ed aggiornato di tali paesi si rinvia all’apposita sezione del sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
  • il suicidio dell’assicurato, se avviene entro i primi 2 anni dalla decorrenza della polizza.

Per le garanzie Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 66% da infortunio o malattia ed Esonero dal pagamento dei premi in caso di Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 66% da infortunio o malattia, sono inoltre esclusi gli eventi causati o concausati da:

  • atto intenzionale dell’assicurato, in particolare le conseguenze di un tentativo di suicidio;
  • atti compiuti dall’assicurato quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurato;
  • esiti di infortuni che abbiano dato origine a sintomi, cure, esami, diagnosi anteriori alla data di sottoscrizione della polizza, sottaciuti all’Impresa;
  • malattie e/o conseguenze di invalidità preesistente riconosciuta o di inabilità preesistente già note all’assicurato e non note all’Impresa al momento della sottoscrizione della polizza;
  • negligenza, imprudenza e imperizia nell’osservare le prescrizioni mediche;
  • malattie del sistema nervoso, disturbi mentali e comportamentali;
  • trattamenti estetici (ad eccezione di quelli resi necessari da infortunio dell’assicurato) cure dimagranti e dietetiche;
  • connessione con l’uso o la produzione di esplosivi.

Dove vale la copertura?

Le garanzie sono valide senza limiti territoriali.

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